Art. 2.
(Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale).

      1. All'articolo 609-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Chiunque costringe taluno a compiere o subire atti sessuali senza il suo consenso è punito con la reclusione da cinque a dieci anni»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La pena è aumentata di un terzo, se da siffatta condotta del colpevole deriva:

          1) danno alla donna in stato di gravidanza;

          2) danno al feto, in maniera diretta o indiretta;

          3) contagio di malattie gravi o gravissime;

          4) gravidanza;

          5) sindrome post traumatica da stress».

 

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